Cuamm Piemonte

la salute è un diritto, battersi per il suo rispetto è un dovere

Statuto

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari – Medici con l’Africa – Gruppo del Piemonte”

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    S T A T U T O

    (versione aggiornata nell’Assemblea Straordinaria del 24.11.2007)

    Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata.

    a – E’ costituita in Torino l’Associazione di Volontariato denominata “Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari – Medici con l’Africa – Gruppo del Piemonte”, siglabile negli Atti “C.U.A.M.M. Medici con l’Africa – Gruppo del Piemonte” o “McA-CUAMM Piemonte”, con sede legale presso IPASVI collegio infermieri, P.zza Curiell 11 – 13 900 Biella.
    b – L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
    c – La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all’art. 9.

    Art. 2 – Scopi e finalità.

    a – L’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge:
    1. di svolgere opera di sensibilizzazione sui temi dello sviluppo e del sottosviluppo e dei rapporti tra Nord e Sud del Mondo (cooperazione allo sviluppo, immigrazione dai Paesi a basso reddito), contribuendo a promuovere la cultura della solidarietà in ambito regionale;
    2. di raccogliere fondi e reclutare Volontari per sostenere progetti di sviluppo nei Paesi Sottosviluppati condotti da Organizzazioni Non Governative italiane o dei Paesi beneficiari.
    b – In particolare l’Associazione, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, intende svolgere le seguenti attività, anche in collaborazione con altre Organizzazioni ed Enti:
    1. approfondire i temi del sottosviluppo, dei rapporti tra Nord e Sud del Mondo, della globalizzazione non opportunamente regolamentata e delle sue conseguenze;
    2. organizzare e attuare conferenze, mostre fotografiche, vendite di beneficenza, spettacoli musicali e altri interventi nelle scuole, nei Comuni, nelle Parrocchie, nelle Feste cittadine ecc., per
    q sensibilizzare sui rapporti Nord-Sud;
    q far conoscere il C.U.A.M.M.;
    q reclutare altri Volontari;
    q raccogliere fondi per finanziare i Progetti nei Paesi Sottosviluppati.
    c – Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
    d – L’attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

    Art. 3 – Natura

    L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

    Art. 4 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

    a – Il Patrimonio è costituito da:
    1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
    2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
    3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione.
    b – L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. quote associative e contributi degli aderenti;
    2. contributi di privati;
    3. contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    4. donazioni e lasciti testamentari;
    5. rimborsi derivanti da convenzioni;
    6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
    c – L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

    Art. 5 – Membri dell’Associazione.

    a – Il numero degli aderenti é illimitato.
    b – Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione.
    c – Possono inoltre far parte dell’Associazione come Soci Ordinari tutti coloro che si impegnino a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.
    d – Diventano Soci effettivi dell’Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione fornendo la propria opera intellettuale o materiale, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dall’Assemblea.

    Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti.

    a – L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
    b – Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
    c – Dalla qualità di Socio si decade:
    1. per recesso;
    2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto.
    d – L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
    In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
    e – Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso.
    f – Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

    Art. 7 – Doveri e diritti degli Associati.

    a – I Soci sono obbligati:
    1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
    2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
    3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
    b – I Soci hanno diritto:
    1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
    2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento anticipato della Associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
    3. ad accedere alle cariche associative.
    c – L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

    Art. 8 – Organi dell’Associazione

    Sono organi dell’Associazione:
    1. l’Assemblea dei Soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. Il Presidente;
    4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
    5. Il Collegio dei Probiviri.

    Art. 9 – L’Assemblea.

    a – L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe
    b – L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
    1. elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
    2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
    3. approva lo Statuto, l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
    4. delibera l’entità della quota associativa annuale;
    5. delibera l’esclusione degli associati;
    6. si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.
    Per l’elezione delle cariche sociali è obbligatoria la votazione a scrutinio segreto. c – L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio precedente, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/4 degli Associati ne facciano richiesta scritta.
    d – L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
    e – L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
    f – Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione e con indicazione dell’ordine del giorno e del luogo e ora in cui si terrà.
    In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i Soci e l’intero Consiglio Direttivo.
    g – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
    h – Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
    i – L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.
    Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
    l – I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.
    m – Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità dello statuto e della Legge, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità dello statuto e della Legge possono essere impugnate dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori o dai singoli Soci assenti o dissenzienti, entro tre mesi dalla deliberazione.

    Art. 10 – Il Consiglio Direttivo.

    a – il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
    b – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
    c – Al Consiglio Direttivo spetta di:
    1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    2. provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
    3. nominare il Vice-Presidente ed, eventualmente, un Segretario – Tesoriere;
    4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
    5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci.
    d – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.
    e – Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta; la convocazione avviene con avviso scritto contenente l’ordine del giorno della riunione, inviato almeno otto giorni prima della data prevista tramite posta comune o elettronica; in caso di eccezionale urgenza la convocazione può essere convocato anche telefonicamente o via fax con preavviso di un giorno.
    f – Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
    g – Il Consiglio Direttivo può delegare talune proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei Consiglieri, determinando i limiti della delega. Inoltre può costituire Comitati, anche stabili, designandone i componenti e il presidente anche fra i non associati, con il compito di predisporre pareri non vincolanti, formulare proposte e svolgere compiti tecnici nelle materie di loro competenza in funzione delle finalità associative.
    h – I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.
    i – il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio e sostituito con il primo dei non eletti. Il Consigliere dimissionario è sostituito dal primo dei non eletti.

    Art. 11 – Il Presidente.

    a – Al Presidente, nominato dall’Assemblea, è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
    b – Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.

    Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

    Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea, anche esterni all’associazione, e dura in carica tre anni.
    Il Collegio dei revisori, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.
    È previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore.
    La prestazione dei Revisori è gratuita.

    Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri.

    Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall’Assemblea, tra cui viene eletto il Presidente; durano in carica tre anni, sono rieleggibili e la loro attività è gratuita.
    In caso venga, per qualsiasi motivo, a mancare uno dei probiviri, gli altri provvedono alla nomina per cooptazione; tale nomina è operante fino alla prima Assemblea ordinaria successiva.
    Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un Associato o da un organo dell’Associazione. Ad essi spettano i più ampi poteri istruttori.
    Le decisioni dei Probiviri avvengono senza alcuna formalità procedurale, devono essere motivate e sono inappellabili e vincolanti.

    Art. 14 – Gratuità delle cariche associative.

    Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

    Art. 15 – Intrasmissibilità della quota sociale

    La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

    Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili

    È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

    Art.17 – Norma finale

    In caso di scioglimento, cessazione od estinzione della Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

    Art. 18 – Rinvio.

    Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto,si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.