Cuamm Lecco

la salute è un diritto, battersi per il suo rispetto è un dovere

LO STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE CUAMM LECCO Art. 1) – Denominazione – Su iniziativa di un gruppo di persone sensibili ai problemi dei Paesi in via di sviluppo e traendo ispirazione dallo statuto del CUAMM (International College for Health Cooperation in Developing Countries) di Padova – del quale intende condividere le finalità e le linee operative – si

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STATUTO ASSOCIAZIONE CUAMM LECCO

Art. 1) – Denominazione – Su iniziativa di un gruppo di persone sensibili ai problemi dei Paesi in via di sviluppo e traendo ispirazione dallo statuto del CUAMM (International College for Health Cooperation in Developing Countries) di Padova – del quale intende condividere le finalità e le linee operative – si è costituita la “ASSOCIAZIONE CUAMM LECCO”

Art. 2) – Sede – L’Associazione, che è apartitica e apolitica e non ha fini di lucro, ha sede in Lecco, in Viale Turati n. 22.

Art. 3) – Scopo – L’Associazione ha per scopo principale quello di promuovere e sostenere progetti di cooperazione in campo sanitario, alimentare e socio educativo con Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con il CUAMM di Padova, privilegiando i programmi in cui operano volontari della Provincia di Lecco, e di promuovere una cultura di solidarietà in ambito locale. L’associazione potrà ricevere elargizioni, donazioni, legati e/o eredità da enti e da privati con destinazione espressa o deliberata dal Consiglio Direttivo e finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4) – Durata – La durata dell’Associazione è stabilita dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci.

Art. 5) – Soci – Possono essere soci dell’Associazione: – i volontari che hanno operato o che intendano operare in programmi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo; – le persone che sono disponibili a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. I Soci sono di due categorie: a) Soci sostenitori: le persone che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante il versamento di una speciale quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo o che intervengono con contribuzioni eccezionali e straordinarie a sostenere le iniziative dell’Associazione. b) Soci ordinari: le persone che, oltre alla corresponsione della quota associativa annualmente fissata dal Consiglio Direttivo, forniscono la propria opera intellettuale o materiale senza alcun compenso, nè diretto nè indiretto, per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione. Gli associati, appartenenti alle categorie sopra specificate, non assumono, in ogni caso, alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote associative. La qualità di socio non è trasmissibile nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Art. 6) – Diritti e doveri dei Soci. – Gli aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali della stessa. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto; hanno altresì il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall’Associazione stessa. Gli aderenti all’Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.
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Il comportamento degli aderenti nell’ambito dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art. 7) – Ammissione, recesso, decadenza e cessazione del socio. – L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda recante anche la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione di nuovi soci e sulle condizioni per la loro ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. L’associato che intende recedere dall’Associa zione deve comunicare la propria volontà di recesso per iscritto al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso. In mancanza di recesso, l’associato si intende confermato e conseguentemente impegnato al versamento della quota associativa per l’anno successivo. Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza di un associato solo per gravi motivi, previamente contestati all’associato per iscritto. L’associato moroso cessa di far parte dell’Associazione in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, previa formale contestazione della morosità. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8) – Patrimonio sociale e mezzi finanziari. – L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi sociali: a – dalle quote associative; b – da contributi pubblici e privati; c – da proventi di iniziative dell’Associazione, che abbiano comunque caratteristiche marginali e occasionali; d – dagli avanzi netti di gestione, da oblazioni, donazioni, disposizioni testamentarie e da ogni altro atto di liberalità, nonchè da qualunque altro provento destinato all’Associazione. L’Associazione può essere proprietaria ed intestataria di beni immobili e di beni mobili sottoposti a pubblico registro.

Art. 9) – Organi sociali. – Sono organi dell’Associazione: a – l’Assemblea dei Soci; b – il Consiglio Direttivo; c – il Collegio dei Revisori. d – il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere attribuite, per quanto riguarda i Revisori e i Probiviri, anche a non associati.

Art. 10) – L’Assemblea dei soci. – L’Assemblea dei soci è composta da tutti i Soci in regola nel pagamento della quota sociale. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede sociale, purchè in provincia di Lecco. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve recare l’indicazione dell’ordine del giorno e del luogo, giorno e ora della riunione e deve essere spedito a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o affisso nella sede
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dell’Associazione almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all’anno entro il 31 maggio p er deliberare: – l’approvazione del bilancio consuntivo e l’eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione; – la nomina o la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, dei quali determina anche il numero; – la nomina o la revoca dei componenti il Collegio dei Revisori; – la nomina o la revoca dei componenti il Collegio dei Probiviri. L’Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità. Essa delibera, fra l’altro, l’approvazione degli indi rizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione dell’Assemblea, la stessa può essere convocata anche su domanda di almeno un decimo dei Soci, a norma dell’Art. 20 del Codice Civile. L’Assemblea può essere altresì convocata in via straordinaria per discutere e deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su quant’altro demandato all’Assemblea per legge o per statuto. La modifica della sede sociale, purchè la nuova sede sia nell’ambito della provincia di Lecco, può essere deliberata dall’Assemblea ordinaria. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente nomina un Segretario e decide le modalità di votazione. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri e i Revisori non hanno diritto di voto. Il diritto di voto non può essere esercitato dall’associato nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera invece con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione e, in tal caso, sulla devoluzione del patrimonio. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I soci in regola nel pagamento delle quote associative hanno diritto di partecipare all’Assemblea, di prendervi la parola e di votare nei modi stabiliti dal Presidente dell’Assemblea e dal presente statuto. L’associato che per qualsiasi motivo non possa o non voglia intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Nessun socio può ricevere più di tre deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli associati, ancorchè assenti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori o dai singoli associati assenti o dissenzienti, entro tre mesi dalla deliberazione.

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Art. 11) – Il Consiglio Direttivo. – Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri in numero dispari, non inferiore a cinque e non superiore a nove. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea per la durata di un triennio. I Consiglieri che cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti dai Consiglieri non eletti nelle precedenti votazioni, che permarranno in carica sino alla scadenza dei restanti Consiglieri. I Consiglieri sono revocabili dall’Assemblea ordinaria in qualunque tempo per giusta causa. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente e un vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre con avviso contenente l’ordine del giorno inviato a tutti i Consiglieri non meno di otto giorni prima della data prevista. In caso di eccezionale urgenza, il Consiglio potrà venire convocato a mezzo telegramma, telex o telefono con preavviso di un giorno. Deve altresì essere convocato quando ne venga fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per conseguire lo scopo sociale, esclusi quelli riservati dallo statuto all’Assemblea. In particolare, determina la politica e i programmi di sviluppo dell’Associazione, ne stabilisce le modalità di attuazione, amministra il patrimonio e ne custodisce i fondi, cura la redazione del bilancio che presenta all’Assemblea ordinaria, corredato da una relazione, determina le quote associative e delibera sull’ammissione e l’es clusione dei soci sostenitori e ordinari. Provvede altresì all’assunzione e licenziamento di personale. Il Consiglio può delegare talune proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni Consiglieri, determinando i limiti della delega. Può costituire Comitati, anche stabili, designandone i componenti e il presidente, anche fra non associati. Detti Comitati, su richiesta del Consiglio Direttivo o di loro iniziativa, hanno il compito di predisporre pareri non vincolanti, formulare proposte e svolgere compiti tecnici nelle materie di loro competenza in funzione delle finalità associative. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presenta all’Assemblea la relazione sullo stato dell’Associazione, provvede all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con i più ampi poteri di delega.

Art. 12) – Il Collegio dei Revisori. – L’Assemblea nomina un Collegio dei revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e a tale scopo potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione. La prestazione dei revisori è gratuita.

Art. 13) – Il Collegio dei Probiviri. – L’Assemblea elegge, anche tra non associati, i tre componenti del Collegio dei Probiviri designandone il Presidente. In caso venga, per qualsiasi motivo, a mancare uno dei Probiviri, gli altri provvedono alla nomina per
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cooptazione; la nomina è operante sino alla prima Assemblea ordinaria successiva. I Probiviri svolgono gratuitamente il loro compito, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Probiviri, su richiesta di un associato o di un partecipante a un qualsiasi organo dell’Associazione, hanno il compito di decidere, entro un termine congruo, secondo diritto ed equità, in ordine ad ogni questione o controversia che comporti l’interpretazione e/o l’applicazione di norme del presente statuto, di altri eventuali atti regolamentari, di disposizioni comunque applicabili, nonchè delle norme deontologiche che informano la vita dell’Associazione. Ai Probiviri spettano i più ampi poteri istruttori. La decisione dei Probiviri deve essere motivata ed è inappellabile e vincolante.

Art. 14) – Esercizio sociale e bilancio. – L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci, da convocarsi entro il 31 maggio. Il bilancio deve rimanere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni di volontariato che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi d i gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15) – Disposizioni generali e finali. – Lo scioglimento dell’Associazione, prima dei termini statutari, dovrà essere deliberato da una Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza prevista dall’Art. 10 del presente statuto. L’Assemblea straordinaria nomina uno o tre liquidatori e determina i criteri della liquidazione e della devoluzione del patrimonio. I liquidatori provvedono alla liquidazione dei fondi dell’Associazione e quindi, accertata l’estinzione di tutte le obbligazioni, provvederanno a devolvere le residue attività a favore del CUAMM di Padova ovvero, in caso di cessazione dello stesso, agli enti indicati dall’Assemblea fra altre organizzazioni con finalità analoghe o, in mancanza, a enti scelti dai liquidatori, di scopo affine o di beneficenza, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3), comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

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